PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se i voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto».